(Pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana  del 14
                            luglio 2014) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in  materia
di inquinamento acustico); 
  Visto  il  regolamento  regionale  emanato  con  il   decreto   del
Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R «Regolamento
regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma  1,  della  legge
regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia  di  inquinamento
acustico)»; 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 12 giugno 2014; 
  Visti i pareri delle competenti strutture di cui  all'articolo  17,
comma 4, del Regolamento interno della  Giunta  regionale  Toscana  3
febbraio 2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 16  giugno
2014 «Modifiche al Regolamento regionale di attuazione  dell'art.  2,
comma 1, della legge regionale 1° dicembre  1998,  n.  98  (Norme  in
materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del  Presidente
della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R. Approvazione  ai  fini
dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare  competente
ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto»; 
  Visto il parere favorevole della commissione consiliare  competente
espresso, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto  nella  seduta
del 25 giugno 2014; 
  Visto il parere della Direzione generale della  Presidenza  di  cui
all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale
del 18 marzo 2013, n. 3; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 30  giugno  2014,  n.
541; 
  Considerato quanto segue: 
  1. L'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014  disciplina  il  rilascio  delle
autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite stabiliti ai sensi
della legge 26 ottobre 1995 n. 447  (Legge  quadro  sull'inquinamento
acustico.), per  lo  svolgimento  di  attivita'  e  manifestazioni  a
carattere  temporaneo  comportanti  l'uso  di  macchinari   rumorosi,
prevedendo: 
    a) la possibilita' di rilasciare tali  autorizzazioni  unicamente
nelle aree appartenenti alle classi acustiche III, IV e V; 
    b) il numero massimo dei giorni l'anno, entro  il  quale  possono
essere rilasciate nella medesima  area  le  suddette  autorizzazioni,
diversificando in relazione  alla  classe  acustica  di  appartenenza
dell'area interessata; 
  2. Al fine  di  consentire  lo  svolgimento  di  manifestazioni  di
carattere  eccezionale  e  di  particolare  interesse  pubblico,   il
presente  regolamento  introduce,  limitatamente  a  tali  casi,   la
possibilita' di rilasciare autorizzazioni in  deroga  anche  in  aree
classificate in classe I e II ricadenti nelle aree  protette  di  cui
alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.)
e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi,
le  riserve  naturali  e  le  aree  naturali  protette  di  interesse
locale.); 
  3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in deroga al di  fuori
delle  aree  appositamente  adibite  a  spettacolo,   e'   necessario
declinare, anche per la classe VI, il numero massimo di giorni l'anno
distinguendo tra fascia oraria notturna e fascia oraria diurna, cosi'
come definite dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
14 novembre 1997, e consentire al comune  di  stabilire  una  diversa
ripartizione di tale limite tra le attivita' di iniziativa pubblica e
quelle di iniziativa privata; 
  4.  Poiche'  l'Allegato  4  al  d.p.g.r.  2/R/2014  individua  casi
limitati e  circoscritti  in  cui  i  comuni  possono  rilasciare  le
autorizzazioni in deroga in forma semplificata,  stabilendo  altresi'
gli elaborati da produrre, e' opportuno precisare che  non  si  rende
necessario acquisire il parere della ASL richiesto per  le  procedure
ordinarie. 
 
                 Si approva il presente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 16 del regolamento regionale emanato con il
decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n.  2/R
«Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2,  comma  1,
della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme  in  materia  di
inquinamento  acustico),  e'  sostituito   dal   seguente:   «1.   Le
autorizzazioni di cui all'art. 15 possono essere rilasciate anche  in
deroga ai valori limite di immissione di cui  all'art.  2,  comma  3,
della l. 447/1995, fermo restando quanto previsto al comma 2.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014 e' sostituito  dal
seguente: «2. Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di  fuori
delle aree di cui all'art. 10, comma 5, anche se riferite a eventi  o
sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate,  nella  stessa
area, autorizzazioni in  deroga  per  un  totale  di  giorni  l'anno,
computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  novembre  1997,
non superiore a: 
    a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e
soggetti pubblici: 
      1) trenta giorni per le aree di classe V e VI; 
      2) venticinque giorni per le aree di classe IV; 
      3) venti giorni per le aree di classe III; 
      4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando
quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter; 
    b) nell'ambito del limite massimo  di  giorni  individuato  dalla
lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati: 
      1) venti giorni in aree di classe V e VI; 
      2) quindici giorni in aree di classe IV; 
      3) dieci giorni in aree di classe III; 
      4) cinque giorni per le aree di classe I o II,  fermo  restando
quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter; 
    c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014  e'  inserito
il seguente: «2 bis. I comuni possono, dandone adeguata  motivazione,
aumentare i limiti massimi di giorni di cui al comma 2,  lettera  b),
fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera
a).». 
  4. Dopo il comma 5 dell'art. 16 del d.p.g.r. 2/R/2014  e'  inserito
il  seguente:  «5  bis.  In  caso  di  manifestazioni  temporanee  di
carattere  eccezionale   e   di   particolare   interesse   pubblico,
organizzate  o  patrocinate  da  enti  locali  e  soggetti  pubblici,
l'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere  rilasciata  anche  in
aree di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla legge
6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e  di  cui
alla legge regionale 11 aprile 1995  n.  49  (Norme  sui  parchi,  le
riserve naturali e le aree naturali protette di  interesse  locale.),
nel rispetto di quanto previsto al comma 5 ter.». 
  5. Dopo il comma 5  bis  dell'art.  16  del  d.p.g.r.  2/R/2014  e'
inserito il seguente: «5 ter.  Nei  casi  di  cui  al  comma  5  bis,
l'autorizzazione di cui al comma 1  e'  rilasciata  nel  rispetto  di
quanto  previsto  dalla  l.  394/1991,  dalla   l.r.   49/1995,   dal
regolamento emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali, nonche' della flora e della  fauna  selvatiche),  dalla
legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la
tutela degli habitat naturali e seminaturali,  della  flora  e  della
fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.
7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile  1995,  n.  49)  nonche'
previa acquisizione  del  parere  dell'ente  gestore  dell'area  e  a
condizione che: 
    a)  l'autorizzazione  medesima  sia  concessa  una   sola   volta
all'anno, per un massimo di sette giorni consecutivi e  prescriva  le
azioni  di  mitigazione  da  attuare  affinche'  l'incremento   delle
emissioni sonore prodotte non sia superiore a 10  dB(A)  rispetto  ai
valori limite di immissione di riferimento, sia diurni che notturni; 
    b) la porzione dell'area per la quale viene richiesta  la  deroga
sia puntualmente individuata nell'ambito dell'autorizzazione; 
    c)  i  livelli  sonori  emessi  siano  controllati,  a  cura  del
richiedente, per tutta la durata dell'evento.». 
  6. Alla fine del comma 6 dell'art. 16 del  d.p.g.r.  2/R/2014  sono
aggiunte le parole: «Nei  casi  di  cui  al  presente  comma  non  e'
richiesto  il  parere   delle   aziende   unita'   sanitarie   locali
territorialmente competenti..».